La nuova regolamentazione, entrata in vigore nella stagione 2014-15, è finalizzata alla istituzione di organi e alla introduzione di norme che possano garantire una giustizia più funzionale e al passo con i tempi.

Entrando, sinteticamente, nel merito della riforma si evidenziano i seguenti punti essenziali:

1. Diversità di organi e di procedure.

Viene istituito il c.d. principio del “doppio binario”

1) ogni federazione deve dotarsi di Giudici Sportivi, territoriali e nazionali, competenti a decidere sulla regolarità delle gare.

I giudici sportivi decidono senza la partecipazione degli interessati alla riunione ma nella garanzia del contraddittorio mediante la facoltà di depositare memorie difensive.

Le decisioni adottate sono impugnabili davanti alla Corte Sportiva di Appello.

2) In parallelo ai giudici sportivi, vengono istituiti presso ciascuna Federazione, il Tribunale Federale, organo di primo grado e la Corte Federale d’Appello, organo di secondo grado, con competenza a decidere su deferimenti della Procura Federale e quindi sulle azioni disciplinari.

Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva devolve ai predetti organi la competenza a decidere i procedimenti di impugnazione di delibere dell’Assemblea e del Consiglio Federale ritenuti contrari alla legge.

 

2. Ampliamento degli strumenti processuali

L’introduzione delle ipotesi di patteggiamento e la possibilità data alle Federazioni di adottare provvedimenti cautelari sono significativi della volontà di avvicinare quanto più possibile il processo sportivo a quello della giustizia ordinaria.

Importante ampliamento del diritto di difesa è costituito dal fatto che il contraddittorio dinnanzi ai Giudici Federali deve essere sempre ampliato a quelle società “terze” ma interessate.

Infine, per rendere i procedimenti più snelli, è stato introdotto l’istituito della lite temeraria per scoraggiare il ricorso a controversi strumentali.

 

3. Gratuito patrocinio e difensori d’ufficio

L’avvicinarsi sempre più del processo sportivo a quello ordinario ha rafforzato l’esigenza delle società e dei tesserati di avvalersi di professionisti del diritto. Per tale ragione è stata prevista la istituzione dell’ufficio del gratuito patrocinio, nonché la creazione dell’elenco dei difensori d’ufficio.

 

4. L’azione disciplinare delle Procure

Fermo restando la titolarità dell’azione disciplinare delle Procure, è stata costituita la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

Tale organo esercita la funzione di supervisione e di controllo e può, nel caso di ritardo di concrete iniziative da parte della Procura Federale, avocare a sé la trattazione del procedimento.

Come nel processo penale è previsto il termine di proroga delle indagini per le singole Procure Federali.

Da ultimo, l’art. 38 del nuovo codice sportivo, fissa il termine massimo per la definizione dei procedimenti laddove espressamente prevede che “il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni… e della decisione di secondo grado è di 60 giorni dalla data di proposizione del reclamo”.

Nel caso di mancata osservanza dei predetti termini, il procedimento disciplinare si estingue a meno che l’incolpato non esprima la volontà di prosecuzione.

 

Palermo, 29 marzo 2016

 

Avv. Giovanni Babino

Chiedi una Consulenza


Babino Falcone & Falcone offre una consulenza altamente specializzata, sia giudiziale che stragiudiziale, grazie ad un team di professionisti dotati di un know how acquisito in ventuno anni di intensa attività professionale.