Anche la P.A. italiana si adegua all’evoluzione.

In materia di e-commerce sono soggette alla legislazione tributaria italiana le imprese italiane (Sole Trader or Company) e le imprese straniere che in Italia abbiano una stabile organizzazione.

Le operazioni di e-commerce devono essere realizzate esclusivamente per via telematica.

Di seguito la documentazione fiscale e gli strumenti telematici necessari:

- registro dei corrispettivi;

- registro delle fatture emesse

- registratore telematico

- terminal elettronico per la conservazione dei dati, fatture etc…

In applicazione del d.lgs. n.127/2015 artt. 2 e ss. a partire dall’1 gennaio 2017 è stato soppresso il registratore di cassa. In sostituzione verrà utilizzato il registratore telematico. Al momento di ciascuna operazione commerciale, venga o meno emessa la relativa fattura, il registratore telematico trasmette automaticamente i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate Italiana.

A cadenza mensile o trimestrale, l’impresa dovrà redigere ed inviare all’Agenzia delle Entrate:

a) la dichiarazione telematica con i dettagli delle operazioni giornaliere;

b) la liquidazione d’imposta (IVA).

Sono ammesse alla sopraindicata trasmissione telematica le imprese di grande distribuzione che abbiano un punto vendita di almeno 150 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti e di 250 mq nei comuni con meno  di 10.000 abitanti, nonché le imprese che facenti parte di Gruppo societario con volume di affari annuo (tutto il Gruppo) di almeno € 10 milioni.

Milano, 19.05.2017

 

Avv. Giovanni Babino

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