In linea con i modelli già approvati da altri Paesi membri dell’Unione Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna), è stato introdotto in Italia, con la legge di stabilità del 2015, un regime opzionale di tassazione agevolata: il c.d. Patent Box.
Il nuovo strumento consentirebbe ai soggetti titolari di reddito di impresa, senza limiti di fatturato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, di fruire di un sistema di deduzione pari al 50% dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni intangibili (software protetti da copyright, brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità. nonché i brevetti di certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori; marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione; disegni e modelli, giuridicamente tutelabili; informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili). Rientrano nell’agevolazione anche i canoni derivanti dalla concessione in uso dei suddetti beni.
Secondo la legge di stabilità 2015 il patent box avrebbe potuto trovare indiscriminata applicazione per tutte le opere dell’ingegno; tuttavia il decreto attuativo, successivamente confermato nella medesima previsione dalla legge di stabilità 2016, ha disposto che, tra le opere dell’ingegno, soltanto il software protetto da copyright potrà beneficiare del nuovo regime. Anche le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, possono aderirvi a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione (tra cui Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cecoslovacchia, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Etiopia, Russia, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kuwait, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Senegal, Singapore, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia).
Un’altra importante novità introdotta attraverso il dm attuativo e con successiva correzione da parte della legge di stabilità 2016, consiste nel considerare come un unico bene, ai fini del computo dei redditi deducibili, quei beni che partecipano in modo congiunto e/o complementare per la finalizzazione del prodotto. Il decreto del Governo prevedeva che tale vantaggio potesse derivare soltanto da beni appartenenti alla stessa tipologia, specificazione venuta meno con l’emanazione della nuova legge finanziaria. Sarebbero inoltre escluse dal reddito d'impresa anche le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali.
L’agevolazione consiste in una deduzione pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% a partire dal 2017. Non possono beneficiare del nuovo regime di deduzione le società assoggettate a procedure di fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
L'opzione ha una durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile. Possono aderire al regime opzionale i contribuenti che esercitino le attività di ricerca e sviluppo direttamente ovvero per il tramite di soggetti terzi indipendenti (università, centri di ricerca). Sono escluse le attività di ricerca poste in essere da società controllanti e/o controllate. Non è necessario che le attività di R&S relative a un determinato bene immateriale siano esercitate nel periodo di imposta in cui, in concreto, si fruisce dell'agevolazione dei redditi derivanti dal medesimo bene; è sufficiente che tale attività sia stata esercitata nei periodi di imposta precedenti. E' comunque sempre necessario che si tratti di attività di ricerca e sviluppo direttamente collegata al bene da esse generato; tale verifica va quindi, condotta separatamente bene per bene. E' irrilevante il luogo di svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, la quale potrà anche essere avvenuta all’estero.
Fino al 2016 l’opzione dovrà essere direttamente comunicata all’Agenzia delle Entrate in carta semplice (mediante consegna diretta o raccomandata), a partire dal 2017 l’adesione all’opzione dovrà essere inserita nella dichiarazione dei redditi, con decorrenza dal periodo d'imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.
L'esercizio dell'opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

Fonti del patent box legge di stabiltà 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.300 del 29 dicembre 2014), Decreto Ministeriale del 30 Luglio 2015, legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015).

 

Data 23 febbraio 2016

 

Avv. Giovanni Babino

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