Conti correnti cointestati - Donazione indiretta?

 

Con una recentissima pronuncia, la Suprema Corte (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo." rel="alternate">Ord. 28.02.2018 n. 4682 Sez. II Civ.) ha definito donazione indiretta a favore di uno dei due cointestatari del conto corrente, il 50% della somma di € 100.000,00 che l’altro cointestatario aveva versato nel conto corrente al momento dell’apertura del conto.

Il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione era il seguente: Tizio, uno dei due cointestatari del conto corrente, asseriva che, poiché nel conto corrente erano stati versati da Caio € 100.000,00, ed il conto era cointestato, Caio, gli aveva così donato € 50.000,00.

Tizio sosteneva che era un caso di donazione indiretta e che non era necessaria la forma solenne prevista dall’art. 782 c.c.

Caio sosteneva che anche se non necessaria la forma dell’atto pubblico richiesta dall’art. 782 c.c., la mera cointestazione non è prova di donazione di metà della somma, ma solo una mera presunzione di titolarità di entrambi del saldo attivo del conto e non certo dell’importo esistente al momento dell’apertura del conto.

La Suprema Corte, nel provvedimento del 28.02.2018, ha ritenuto che: “Ora, la cointestazione con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata l’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità”.

Non emerge dalla lettura del provvedimento de quo della Suprema Corte, come sia stato ritenuto esistente nella fattispecie “che non esisteva altro scopo che quello della liberalità”.

Tuttavia, il provvedimento della Suprema Corte ha fissato un principio di diritto che sicuramente verrà invocato in alcune contese riguardanti i conti correnti cointestati.

 

Milano, 11/05/2018

 

Avv. Giovanni Babino

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