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Convenzione Italia - Spagna contro doppia imposizione fiscale



Negli ultimi decenni, nell’Unione Europea, il principio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi ha consentito la mobilità delle imprese e delle persone nonchè l’incremento delle relazioni tra persone e capitali all’interno della UE.


Tutto ciò indubbiamente ha delle ripercussioni anche sul tema delle imposte da pagare sui redditi prodotti ed a quale Stato si debbano pagare le imposte.


È stato considerato il problema della doppia imposizione fiscale e l’iniquità del fatto che, la stessa persona, possa essere soggetta a imposta sullo stesso reddito contemporaneamente in due distinti Paesi.


In assenza di un dettagliato quadro normativo comune europeo,va osservato che comunque l’Italia ha stipulato negli anni diverse convenzioni con i singoli Paesi europei per evitare la doppia imposizione.


Uno di questi è la Spagna, Paese che vanta numerose relazioni economiche con l’Italia e nella quale la comunità degli italiani è davvero numerosa.


Sono tanti gli Italiani che hanno interessi economici in Spagna, che ivi lavorano in forma autonoma o subordinata. Sono altrettanto numerose le imprese che operano in entrambi i Paesi.


Esistono alcune regole da seguire per evitare di incorrere in una doppia imposizione fiscale o in un lungo contenzioso con le Autorità Tributarie di Italia e Spagna.


Il quadro normativo di riferimento è dato in primis dalla Convenzione tra Italia e Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di reddito e per prevenire dall’Italia le evasioni fiscali, firmata a Roma l’8 settembre del 1977 e ratificata con la legge n. 663 del 29 settembre 1980.


Tale convenzione detta dei principi fondamentali in materia di imposte sul reddito delle persone sia fisiche che giuridiche, ed in particolare tra i tanti ambiti trattati, sicuramente i più rilevanti sono quelli relativi a redditi immobiliari, agli utili delle imprese, al lavoro autonomo e subordinato ed alle pensioni.


Oltre alla Convenzione di Roma del 1977 che attribuisce potestà tributaria al Paese in cui la persona fisica ha la residenza ed in cui l’impresa societaria ha la sede, vanno considerate le molteplici leggi nazionali, pertanto per ogni singolo caso è necessaria un’analisi dettagliata per trovare la soluzione adatta.


Come sempre, molto è possibile ma nulla si improvvisa.

 

Milano, 19 giugno 2020.

Avv. Giovanni Babino

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