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Quando la rinunzia all'eredità non è definitiva secondo la Legge Italiana / Effetti nelle successioni internazionali



L’apertura di una successione ereditaria non sempre offre dei vantaggi economici.

 

A volte l’eredità nasconde delle insidie fatali quali ad esempio il carico dei debiti che gravano nell’eredità e che gli eredi, nella fretta di accettare l’eredità, si trovano a dover fronteggiare con conseguenze disastrose.

 

Altre volte un’eredità apparentemente poco interessante induce i troppo prudenti chiamati all’eredità a rinunziare all’eredità e dopo a pentirsi della rinunzia, perché emergono cospicui proprietà immobiliari o fondi azionari ed altri assets che nessuno immaginava.

 

Orbene, secondo l’art. 525 del codice civile italiano, la rinunzia all’eredità può essere revocata entro il termine di 10 anni dal giorno dell’apertura della successione.

 

Ovviamente nel caso di rinunzia all’eredità ogni caso ha la sua storia, e necessita di un attento esame, tuttavia è sicuramente confortante sapere che esiste l’art. 525 codice civile italiano che offre l’opportunità di revocare una rinunzia, a volte troppo frettolosa.

 

La situazione è interessante anche per le successioni internazionali.

 

Se il defunto era cittadino italiano residente all’estero ed aveva anche la cittadinanza di uno Stato non facente parte dell’Unione Europea (ad esempio cittadino degli USA, della Svizzera, etc.) e sia deceduto senza lasciare testamento, quale sarà la legge dello Stato che regola la successione?

 

In tal caso, alla sua successione si applica l’art. 19 comma 2 della Legge Italiana N. 218/1995 che dispone “se la persona ha più cittadinanze si applica la legge di quello tra gli Stati gli appartenenza con in quale essa ha il collegamento più stretto.

Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale”.

 

Dunque, se applicabile la legge italiana è applicabile anche la revoca della rinunzia all'eredità.

 

Ovviamente si dovrà accertare la situazione caso per caso, e verificare anche se esiste o meno testamento, se esistono convenzioni tra lo Stato Italiano e lo Stato Estero, ad esempio nel caso della Svizzera l’applicabilità della Convenzione bilaterale tra Italia e Svizzera del 1868, ancora in vigore.

 

Quindi anche nelle successioni internazionali è possibile esaminare e valutare se applicabile la revoca alla rinunzia all’eredità di cui all’art. 525 codice civile italiano, e chissà che questa non sia una buona notizia per i chiamati all’eredità...

 

Milano, 27 ottobre 2023.

Avv. Giovanni Babino

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