La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata con sentenza del 10/12/2020 su due importanti questioni: la nozione di “consumatore” e la clausola sulla giurisdizione in un contratto tra consumatore e professionista.

La Corte parte dall’esame di una controversia (causa C‑774/19), che oppone un cittadino sloveno, vincitore nell’anno 2010-2011 di una considerevole somma di denaro giocando a poker su un sito web, e la società che gestisce detto sito web, la quale si rifiutava di corrispondere la vincita al giocatore.

 La questione è stata risolta ai sensi del regolamento n. 44/2001 che, seppur abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012, continua a regolare, salvo rare eccezioni, i fatti anteriori al 10 gennaio 2015.

In primis la Corte ha stabilito che il soggetto non perde la qualità di consumatore, pur dedicando molte ore giornaliere al servizio offerto dal sito web e pur avendo vinto una considerevole somma di denaro, non essendo qualificabile come “professionista” pur essendo un giocatore esperto, respingendo le obiezioni della società fornitrice del servizio.

In secondo luogo, riconosciuta la qualifica di consumatore, i giudici europei hanno statuito la sussistenza della giurisdizione del giudice sloveno, adito dal giocatore in quanto giudice competente con riferimento al proprio domicilio (del consumatore) in deroga alla clausola del contratto di utilizzo del servizio di poker on line che prevedeva la giurisdizione esclusiva del giudice maltese.

Prima di iniziare la prossima partita a poker, munitevi  di un buon avvocato.

 

Milano, 16 Dicembre 2020

 

Avv. Giovanni Babino

 

 

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