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Diritti di legittima dei cittadini italiani e successioni internazionali




Sono frequenti i casi di successione di cittadini residenti all’estero i quali abbiano disposto per testamento del proprio patrimonio che comprende beni esistenti in Italia (di solito beni immobili) e beni ubicati nel Paese estero, in cui il cittadino italiano era residente ed è deceduto.


Sorge quindi il problema di verificare quale sarà la legge che regola la successione, quella italiana o quella del Paese estero.


La questione è di fondamentale importanza, poiché dalla legge applicabile derivano le regole sulla validità del testamento.


Limiteremo le osservazioni al caso del testamento del cittadino italiano, residente in uno Stato non appartenente all’Unione Europea.


-In assenza di testamento la successione del cittadino italiano residente in uno Stato non UE è regolata dal criterio di nazionalità (art. 46.1 Legge italiana 31.05.1995 N.218)

-Nel caso in cui il cittadino italiano abbia deciso di regolare con testamento la sua successione, egli potrà con dichiarazione espressa nel testamento scegliere la legge che regolerà la sua successione, e quindi scegliere la legge italiana o la legge dello Stato in cui risiede.


Cosa succede se il cittadino italiano residente in uno Stato non facente parte dell’Ue dichiara con testamento di disporre di tutti i propri beni, di escludere totalmente dalla propria successione i figli, o il coniuge, ai quali la legge italiana riconosce le quote di legittima?

Orbene in tal caso, soccorre i discendenti legittimari l’art. 46 co.2 L.31.05.1995 N.218, che dispone “nell’ipotesi di successione di un cittadino italiano la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.”


Pertanto, in tal caso indipendentemente da quanto disposto dal de cuius, ai legittimari che al momento del decesso del testatore erano residenti in Italia, sarà comunque garantita quella parte di eredità che la legge italiana definisce come “quota di legittima”.

 

Milano, 12 Febbraio 2020.

Avv. Giovanni Babino

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