Doverosa premessa è che quasi tutte le Società Sportive, per il nostro ordinamento, sono agevolate dall’art. 36 e ss. del codice civile trattandosi di associazioni non riconosciute espressamente dalla legge.

Da ciò consegue la diversa regolamentazione tra quelle società sportive costituite ai sensi di legge e le associazioni non riconosciute e quindi, quanto discende dal riconoscimento o meno della personalità giuridica.

Nella società regolarmente costituita per il Presidente non esiste responsabilità alcuna per le obbligazioni assunte dalla società e l’unica responsabilità patrimoniale riconducibile al Presidente si configura nel caso di gravi imprudenze o negligenze o addirittura fatti-reato;

Diversamente, per le associazioni non riconosciute, l’art. 38 cod. civ. recita che “I terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune e che delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.

Altrimenti detto, i creditori dell’associazione possono, a loro scelta, optare per agire sia contro il presidente che nei confronti del fondo sociale.

Dopo l’emanazione del D.L. 460/1997 e dell’art. 90 della L. 289/2002 è stato istituito presso il CONI il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

La richiamata normativa ha comportato la limitazione della facoltà degli associati di determinare il funzionamento e la gestione dell’associazione ed ha dato ai terzi la opportunità di fissare uno specifico riferimento nella persona che agisce in nome e per conto dell’associazione.

E’ stata, quindi, affermata la responsabilità del Presidente per le obbligazioni assunte dalla società sul presupposto che queste vengano prese per diretta disposizione del medesimo.

La ratio della norma risiede evidentemente nel richiamo alla diligenza del Presidente nel controllo dell’attività finanziaria della società.

Una mitigazione del richiamato principio risiede che non sempre il Presidente è chiamato a rispondere delle obbligazioni sociali, poiché la sua personale responsabilità è da escludersi nel caso in cui l’obbligazione sorge dall’assunzione di obbligazioni assunte, a sua insaputa, da parte di altri dirigenti.

Sul Presidente gravano, poi, gli obblighi relativi alla gestione dell’attività sociale non solo di carattere puramente finanziario e così la sua responsabilità si configura anche sotto il profilo penale. Si pensi al caso del mancato controllo per ciò che riguarda gli impianti in cui si svolge l’attività sportiva nonché alle attrezzature impiegate.

Profilo di estrema importanza è quello riguardante la responsabilità del Presidente in relazione agli obblighi fiscali che incombono sulla società.

Posto che deve sempre escludersi ogni fine di lucro perseguito dall’associazione. la normativa già di chiamata, introduce agevolazioni di carattere fiscale per le società. Tuttavia occorre sempre determinare quali siano le attività che debbano ritenersi non diritte a fine di lucro, posto che spesso si configurano attività contemporanee all’esercizio dell’attività sportiva.

Si pensi al caso dell’esercizio di un bar che, pur presentando aspetti di utilità per l’attività sociale, comportano un lucro.

Un ultimo aspetto è quello riguardante le responsabilità che possono configurarsi a carico del Presidente in ordine ad eventuali rapporti di lavoro subordinato che fanno capo all’associazione e alla conseguente osservanza della normativa che disciplina il rapporto di lavoro dipendente e la posizione previdenziale.

Anche in questo caso la violazione di norme determina l’esposizione del Presidente alle sanzioni amministrative e penali.

La conclusione che si può trarre è pertanto che, tranne la esclusione della responsabilità solidale per le obbligazioni assunte dalla società, il Presidente risponde allo stesso modo di qualsiasi soggetto che ha la responsabilità di qualsiasi ente o azienda.

 

Milano, 05 maggio 2016

 

Avv. Giovanni Babino

 

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