L’esistenza di un testamento e la sua pubblicazione ha conseguenze non solo emotive, ma anche patrimoniali.

Con il testamento il testatore può riconoscere figli, può disporre del proprio patrimonio ed a volte deludere aspettative od offrire a chi si trova in difficoltà economiche delle opportunità che possono cambiare la vita.

Tuttavia, quando si tratta di testamento olografo, i soggetti interessati si domanderanno se il testamento è stato realmente scritto e firmato dal defunto o se si tratta di un falso.

La cronaca giudiziaria è densa di casi in cui emerge che il testamento era falso e che proprio l’erede o il beneficiario è stato colui che ha organizzato con un piano criminoso la falsificazione.

Forse può rassicurare sapere che la falsificazione del testamento è un delitto previsto e punito dall’art. 491 del codice penale e che ovviamente il falsificatore è “escluso dalla successione come indegno” (art. 463 n.6 codice civile italiano).

 

Milano, 16 Aprile 2021

 

Avv. Giovanni Babino

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