L’esistenza di un testamento e la sua pubblicazione ha conseguenze non solo emotive, ma anche patrimoniali.
Con il testamento il testatore può riconoscere figli, può disporre del proprio patrimonio ed a volte deludere aspettative od offrire a chi si trova in difficoltà economiche delle opportunità che possono cambiare la vita.
Tuttavia, quando si tratta di testamento olografo, i soggetti interessati si domanderanno se il testamento è stato realmente scritto e firmato dal defunto o se si tratta di un falso.
La cronaca giudiziaria è densa di casi in cui emerge che il testamento era falso e che proprio l’erede o il beneficiario è stato colui che ha organizzato con un piano criminoso la falsificazione.
Forse può rassicurare sapere che la falsificazione del testamento è un delitto previsto e punito dall’art. 491 del codice penale e che ovviamente il falsificatore è “escluso dalla successione come indegno” (art. 463 n.6 codice civile italiano).
Milano, 16 Aprile 2021.
Avv. Giovanni Babino
コメント