Con il nuovo Regolamento UE n. 655/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 è stata istituita una procedura che consente al creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari del debitore.

L’ordinanza di sequestro conservativo europeo consente al creditore, che abbia il fondato timore che il debitore dissipi il proprio patrimonio, di tutelarsi dal rischio di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato tramite uno strumento che impedisce trasferimenti, prelievi ed altre operazioni bancarie fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’ordinanza di sequestro conservativo.

La suddetta procedura si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali.

Secondo l’art. 3 del regolamento UE citato il caso è transnazionale quando:

A) il conto corrente su cui si intende eseguire il sequestro sia in uno Stato Membro diverso dallo Stato Membro che ha la giurisdizione della causa di merito.

Ad es. creditore italiano (credito da compravendita) giurisdizione francese perché il debitore è francese, conto corrente in Germania;

B) il conto corrente su cui si intende eseguire il sequestro sia in uno Stato Membro diverso da quello in cui il creditore è domiciliato.

Ad es. creditore italiano, conto corrente in Francia.

 

L’ordinanza europea di sequestro conservativo assolve alla stessa funzione di cui all’art. 671 del codice di procedura civile italiano, limitatamente però ai soli conti correnti bancari.

Competente ad emettere l’ordinanza di sequestro conservativo europeo è l’autorità giudiziaria competente a conoscere del merito della vicenda.

Si potrà ricorrere a tale procedura soltanto a partire dal 18 gennaio 2017.

Il creditore potrà alternativamente presentare domanda di ordinanza di sequestro conservativo in tre casi: 1) prima di avviare un procedimento di merito nei confronti del debitore, 2) nelle more dello stesso e 3) anche laddove abbia già ottenuto una decisione giudiziaria o concluso una transazione giudiziaria che imponga al debitore di ottemperare al pagamento.

A suffragio della propria domanda il creditore dovrà presentare prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria dell’urgente necessità di una misura cautelare, a conferma del rischio concreto di compromettere la successiva esecuzione del credito. Laddove il procedimento di merito non sia ancora iniziato o si sia nelle more dello stesso, il creditore dovrà presentare anche prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che la domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà potenzialmente accolta nel merito.

L’ordinanza viene concessa in assenza di contraddittorio, poiché la procedura si effettua in base alle informazioni e alle prove fornite dal creditore unitamente alla domanda o insieme ad essa. Se ritiene che le prove fornite siano insufficienti, l’autorità giudiziaria può chiedere al creditore di fornire ulteriori prove documentali.

È espressamente previsto, all’art. 11 del regolamento in esame, che il debitore non sia informato della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, né sia sentito anteriormente all’emissione della stessa.

Tuttavia il debitore non è del tutto privo di tutela, ed infatti sul creditore incombe l’indefettibile onere di avviare il procedimento di merito e conseguentemente fornirne la prova all’autorità giudiziaria presso la quale è stata depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo entro 30 giorni dalla data di deposito della domanda.

In mancanza della prova dell’avvio del procedimento di merito, l’exitus è nefasto, conducendo alla revoca dell’ordinanza di sequestro conservativo.

Essendo ormai imminente la data del 18 gennaio 2017, è opportuno prepararsi sin d’ora all’avvio del procedimento per l’ordinanza di sequestro conservativo.

Milano, 28.10.2016

 

Avv. Giovanni Babino

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