Rubrica contenente le principali informazioni in materia di legislazione italiana, europea e convenzioni internazionali.

 

Così è stato definito il D.lgs N. 79 del 23 maggio 2011 contenente una serie di norme in parte innovative in materia di turismo.

- Si tratta di un complesso di disposizioni attuative della direttiva UE 122/2008, nonché della Convenzione delle Nazione Unite sui diritti delle persone con disabilità, formalizzata in New York il 13.12.2006.

-Tra le novità più salienti introdotte dal recente D.lgs:

1)    la tutela assicurata ai disabili nella fruizione delle offerte turistiche senza aggravi di prezzo (art. 3 all. 1);

2)    l’obbligo di assicurazione per le agenzie di viaggio a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio (art. 19 all. 1);

3)    il riordino delle disposizioni di legge in materia di fondo buoni vacanze, che fa ora è regolarmente finanziato con una parte delle quote dell’8 per mille destinata allo Stato (art. 27 all. 1);

4)    il danno da “vacanza rovinata” considerato come autonoma fattispecie (art. 47 all. 1) esso sarà correlato “al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell’occasione perduta”;

5)    introdotta come rimessa alle volontà contrattuale delle parti la procedura di mediazione (art. 67 all. 1);

6)    istituito il call center presso il Dipartimento per lo sviluppo e le competitività del territorio (art. 68 all.1).

L’applicazione delle nuove norme comporterà qualche difficoltà ma costituisce pur sempre un tentativo di mettere ordine in una materia priva sino ad oggi di adeguata regolamentazione.

Milano, 30 giugno 2011

 

Avv. Giovanni Babino

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