L’Agenzia delle Entrate, dando applicazione alla legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) ha recentemente emanato una circolare (n.26/E del 1° giugno 2016) per l’introduzione di un’imposta sostitutiva sui redditi delle società nei casi di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri.

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap è pari all’8% e va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto.

Pertanto il corrispettivo della cessione non concorrerà a formare la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’IRES, bensì è soggetto ad una tassazione in misura fissa pari all’8%.

L’agevolazione tuttavia non vale per tutti i tipi di società, rientrano nel nuovo regime soltanto taluni tipi di forme societarie, tra cui le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che entro il 30 settembre 2016 che assegnano o cedono ai soci beni immobili - ad esclusione degli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale (art. 43, comma 2, primo  periodo del testo unico delle imposte sui redditi) - o  beni  mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati  come  beni  strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Il nuovo regime potrà essere applicato soltanto se i soci risultano iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015, ovvero siano stati iscritti nell’apposito libro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità (01.01.2016), in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. La ratio della disposizione è quella di evitare che soggetti prima estranei alla compagine sociale vi possano entrare in prossimità dell’atto di assegnazione o di cessione, beneficiando così delle agevolazioni.

Tali disposizioni sono estese anche alle società aventi quale oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni immobili e mobili registrati, che si trasformino in società semplici, purché tale trasformazione avvenga entro il 30 settembre del corrente anno. In tal caso l’imposta sostitutiva si applicherà sulla differenza tra il valore nominale dei beni posseduti al momento della trasformazione ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Le società che si avvalgono della tassazione agevolata dovranno versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241.

Le Entrate chiariscono che un versamento omesso, insufficiente o tardivo dell’imposta non ostacolerà il perfezionamento dell’opzione espressa.

 

Milano, 10.06.2016

 

Avv. Giovanni Babino

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