Svolta epocale della legge di conversione del d.l. n. 132/2014 (legge n. 162/2014, in G.U. n. 261 del 10 novembre con la quale sono state introdotte le nuove regole del pignoramento degli autoveicoli.

Sono state infatti introdotte nel codice di procedura civile (art. 521-bis c.p.c.) specifiche disposizioni per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Per eseguire il pignoramento non è più necessario che l’ufficiale giudiziario trovi materialmente il veicolo (il che spesso costituiva problema di non poco conto), bensì il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore di un atto di pignoramento in cui sono indicati gli estremi identificativi del veicolo. Al debitore viene anche intimato di consegnare il veicolo e i documenti di proprietà entro 15 giorni al locale istituto vendite giudiziarie.

Se il debitore pignorato non consegna quanto richiesto, gli organi di polizia che dovessero fermare i veicolo devono ritirare la carta di circolazione, i titoli e dei documenti relativi alla proprietà e consegnare il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie.

Al momento della consegna del veicolo, spontanea o forzata, l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata se possibile.

Il creditore deve altresì trascrivere l’atto di pignoramento nei pubblici registri e, soprattutto, deve incardinare il pignoramento presso il tribunale competente, depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e le copie dei documenti dell’esecuzione (titolo esecutivo, precetto, nota di trascrizione al PRA) e ciò entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione inviatagli dall’IVG. Trascorso detto termine senza iscrizione al ruolo il pignoramento perde efficacia.

 

Milano, 27.01.2017

 

Avv. Giovanni Babino

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