Il Tribunale di Milano, con sentenza del 17 Giugno 2019 ha sciolto un interessante nodo problematico: in caso di beni immobili situati in Italia appartenenti ad una società estera, chi saranno i proprietari successivamente all’estinzione della società?
Secondo la legge inglese, qualora i beni siano situati in Inghilterra, Scozia, Galles o Irlanda del nord, l’estinzione della società costituisce un passaggio di proprietà dalla società estinta alla Corona.
Nel caso concreto, gli immobili si trovavano in Italia e pertanto, in applicazione dell’art. 51 Legge n. 218/95 Il Tribunale di Milano ha ritenuto applicabile la legge italiana in quanto legge dello Stato in cui si trovano i beni.
E quindi, in applicazione della legge italiana (articoli 2490 e 2495 c.c.), i soci diventano titolari «delle obbligazioni della società estinta (a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali)» e «dei diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta».
Milano, 26 Novembre 2021.
Avv. Giovanni Babino
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