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Conflitto di giurisdizioni: giurisdizione italiana o giurisdizione inglese? Un interessante caso riguardante la sorte di beni immobili situati in Italia ma appartenenti ad una società estera estinta



Il Tribunale di Milano, con sentenza del 17 Giugno 2019 ha sciolto un interessante nodo problematico: in caso di beni immobili situati in Italia appartenenti ad una società estera, chi saranno i proprietari successivamente all’estinzione della società? 


Secondo la legge inglese, qualora i beni siano situati in Inghilterra, Scozia, Galles o Irlanda del nord, l’estinzione della società costituisce un passaggio di proprietà dalla società estinta alla Corona.


Nel caso concreto, gli immobili si trovavano in Italia e pertanto, in applicazione dell’art. 51 Legge n. 218/95 Il Tribunale di Milano ha ritenuto applicabile la legge italiana in quanto legge dello Stato in cui si trovano i beni.


E quindi, in applicazione della legge italiana (articoli 2490 e 2495 c.c.), i soci diventano titolari «delle obbligazioni della società estinta (a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali)» e «dei diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta».

 

Milano, 26 Novembre 2021.

Avv. Giovanni Babino

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