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Vendita di merci contraffatte: perseguibile anche il locatore!



Così si è pronunciata la Corte di Giustizia UE, sez. II, con la sentenza 07/07/2016 n° C-494/15. Il caso prende spunto da un rinvio pregiudiziale proveniente da un Tribunale della Repubblica Ceca, il quale si rivolgeva alla Corte di Giustizia ai fini dell’interpretazione dell’art. 11, terza frase, della direttiva 2004/48 “gli Stati Membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale”.


Già precedenti sentenze (cfr. Corte di Giustizia UE, ordinanza del 19 febbraio 2009, C-557/07; Corte di Giustizia UE, sentenza del 27 marzo 2014, C-314/12) si erano pronunciate nel senso dell’ammissibilità dell’ingiunzione di inibitoria nei confronti di siti internet che mettevano a disposizione del pubblico opere cinematografiche, senza il consenso dei titolari di un diritto connesso al diritto d’autore.


Allo stesso modo, la sentenza citata in epigrafe, identifica quale “intermediario” il locatario che concluda un contratto di sublocazione di spazi su un’area di mercato con dei commercianti di merce contraffatta di prodotti di marca.


In base all’art. 11 della direttiva 2004/48/CE gli Stati Membri hanno il dovere di assicurare che, in presenza di una decisione che ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possono emettere nei confronti del responsabile una ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.


Milano, 14 Ottobre 2016.

Avv. Giovanni Babino

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