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La successione del cittadino italiano residente in Svizzera



Una domanda frequente in merito alla successione di un cittadino italiano residente in Svizzera è se la successione sia regolata dalla legge Italiana o dalla legge Svizzera.


Nel caso in cui un cittadino italiano, residente in Svizzera, sia deceduto senza lasciare testamento la sua successione è regolata dalla Legge Italiana.


È irrilevante se oltre alla cittadinanza italiana abbia anche la cittadinanza svizzera; al riguardo l’art. 19 comma 2 della legge Italiana N. 218/1995 dispone “se la persona ha più cittadinanze si applica la Legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale esso ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale”.


Ed ancora, l’art. 46 Legge Italiana N. 218/1995 in materia di successione dispone che “La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte”.


Dunque si applica la legge Italiana. 


Valutiamo ora la situazione alla luce della legge Svizzera.


Esaminando il profilo svizzero della situazione, emerge l’esistenza della Convenzione bilaterale stipulata il 22.07.1868 tra la Confederazione Elvetica e l’Italia (all’epoca Regno d’Italia) ancora in vigore tra i due Stati.


Orbene, l’art. 17 di detta Convenzione bilaterale del 22 luglio 1868 attribuisce rilevanza determinante al criterio di cittadinanza del defunto.


Quindi, se il cittadino italiano residente in Svizzera è deceduto senza lasciare testamento, la sua successione è regolata dalla legge italiana, a prescindere dalla circostanza che nel patrimonio ereditario esistano immobili ubicati in Italia o somme di denaro su conti correnti accesi fra banche Italiane o quote di partecipazione o azioni societarie o fondi dormienti.


La Legge Italiana regolerà la successione anche per ciò che riguarda le donazioni eseguite in vita dal de cuius in lesione dei diritti di legittima riconosciuti dalla legge Italiana agli aventi diritto.


L’art. 17 CPV 3 della Convenzione bilaterale del 22 luglio 1868 dispone che, nel caso di cittadino Italiano residente in Svizzera e deceduto in Svizzera, sia competente per tutte le contese tra gli eredi e riguardanti la successione il Tribunale Italiano nella cui circoscrizione il de cuius ha avuto l’ultimo domicilio in Italia.


Valutiamo ora il caso in cui esista il testamento.


Nel caso in cui il cittadino italiano residente in Svizzera abbia redatto testamento e sia deceduto, la successione è regolata dalla legge Italiana a meno che, nel testamento non abbia precisato che la sua successione debba essere regolata dal diritto svizzero.


Ma anche nel caso di scelta per la legge svizzera fatta nel testamento rimane, in applicazione dell’art. 50 Legge Italiana N. 218/1995, “la giurisdizione italiana… se il defunto era cittadino italiano al momento della morte… se la domanda concerne beni situati in Italia” (immobili, mobili, quote di partecipazione in società, azioni societarie, conti dormienti).


È quindi di estrema importanza pianificare in tempo la propria successione in ogni aspetto, valutando quali opportunità siano offerte e siano più consoni alla volontà di chi ha un patrimonio da trasmettere ed evitando così che le volontà testamentarie vengano vanificate da “colpi di scena” all’apertura della successione.

 

Milano, 23 Aprile 2020 

Avv. Giovanni Babino

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